STATUTO di “EVOLUZIONE E LIBERTA’
L’associazione e denominata “ EVOLUZIONE E LIBERTA’”, LA SEDE
LEGALE E UBICATA IN CASARANO ( LE),ALLA VIA LUDOVICO GEYMONAT 16.
Art.1 (Requisiti)
Sono soci del "Movimento Politico EVOLUZIONE E LIBERTA’" i cittadini italiani che,aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 18 (diciotto) anni di età. I minorenni che abbiano compiuto i 16 (sedici) anni, con il consenso scritto dei ge- nitori, possonopartecipare alle attività sociali senza assu- mere la qualità di soci nonchè alleAssemblee nella qualità di osservatori. Non si accettano iscrizioni di politici pro- venienti da altri partiti se non dopo attento esame della Di- rezione del movimento.
Art.2 (Diritti dei soci)
I soci hanno il diritto di partecipare attivamente all'atti- vità del partito, dicontribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alleelezioni politiche ed amministrative , in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti.
I soci possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo
30 giorni dalla loro iscrizione.
L'anzianità di iscrizione si computa dalla data di presen- tazione della domanda.
Art.3 (Dovere dei soci)
Ogni socio è tenuto all'osservanza dello statuto, dei re- golamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve con- correre alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica della LIBERTAS. In particolare è tenuto a:
TITOLO II
Iscrizione al partito
CAPO I - Il tesseramento Art.4
(Norme per il tesseramento)
Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci.
Le operazioni relative al rinnovo si svolgono dal 1 genna- io al 30 aprile di ogni anno.
Al socio spetta il diritto di rinnovo dell'iscrizione. La Direzione Nazionale delpartito emana le norme per l'attua- zione del tesseramento, fissa l'importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali.
L'importo della tessera nonchè le quote obbligatorie sa- ranno versati perintero agli uffici della Direzione Naziona- le che li ripartirà tra centro e periferia, con ristorno im- mediato, secondo quanto previsto dal presente statuto.
Art.5
(Modalità per la presentazione della domanda)
La domanda d'iscrizione, sottoscritta dall'aspirante so- cio, è presentata personalmente alla competente sezione ter- ritoriale con il contestuale versamento della quota d'iscri- zione. La domanda può altresì essere presentata, sempre di persona, al comitato circoscrizionale o al comitato comunale, ovvero in occasioni dimanifestazioni di partito di partico- lare rilievo nel corso delle quali gli organi di partito pro- muovano campagne di tesseramento. Tutte le domande devono es-
sere trasmesse alla sezione territorialmente competente con le relative quote d'iscrizione.
Art.6 (Iscrizione e residenza)
E' territorialmente competente la sezione nel cui territo- rio il cittadino ha la residenza anagrafica.
Si può derogare alla norma di cui al precedente comma per i parlamentari, iconsiglieri regionali, provinciali e comuna- li, secondo le modalità determinateda apposito regolamento.
Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferi- mento d'ufficio delsocio iscritto in una sezione territoria- le alla sezione di nuova competenza.
Art.7
(Cause ostative all'iscrizione al partito)
Non possono essere iscritti al partito coloro che in ri- ferimento al codice deontologico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o mo- vimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.
Nei casi dubbi spetta alla Direzione Nazionale la decisio- ne sulle compatibilità dell'appartenenza alle singole asso- ciazioni o movimenti.
Art.8
(Pubblicità dell'elenco degli iscritti e degli elettori) Ogni socio ha dirittodi consultare l'elenco degli iscrit-
ti e degli elettori della propria sezione. Ogni dirigente o componenti di organi collegiali del partito ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori delle se- zioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del quale egli fa parte.
CAPO II
Le commissioni per il controllo del tesseramento Art.9
(Commissioni provinciali per il controllo del tesseramento: costituzione e competenza)
E' costituita presso ogni Comitato provinciale la commis- sione per il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal comitato nella sua prima seduta.
L'elezione della commissione deve avvenire entro 10 giorni dall'elezione degli organi provinciali.
Ove non si provveda, la Commissione è nominata dalla Com- missione centrale peril controllo del tesseramento.
La Commissione è composta da 3 componenti effettivi e 3 sup- plenti.
Art.10
(Commissione centrale per il controllo del tesseramento: co- stituzione e competenze)
E' costituita la Commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta.
La Commissione è formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti.
I componenti effettivi, in caso di assenza, alle singole sedute sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
I componenti effettivi, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza, sono sostituiti da un numero pari di membri sup- plenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Consiglio Nazionale provvede all'eventuale integrazione. Il Presidente della Commissione è eletto a mag- gioranza assoluta dai componenti, tra i membri effettivi. La Commissione è competente a :
CAPO III
Ricorsi relativi al tesseramento Disposizioni comuni alle commissioni per il controllo del
tesseramento.
Art.11
(Ricorsi alla Commissione provinciale per il controllo del tesseramento)
Ogni socio, nell'ambito della propria provincia, può ri- correre avversol'iscrizione di un nuovo socio alla commis- sione provinciale per il controllo deltesseramento. Il ri- corso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre 30 giorni dall'avvenuta pubblica- zione nell'albo sezionale o dell'avvenuta registrazione del nominativo dell'aspirante socio.
La Commissione provinciale per il controllo del tessera- mento decide non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la Commissione provinciale non decida entro il termine di cui al precedente comma, il Segretario della Com- missione stessa deve trasmettere entro 7giorni il ricorso alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento chene assume la competenza informandone il ricorrente. Ove il Segretario dellacommissione non provveda, il ricorrente
può inviarne copia direttamente alla Commissione centrale.
Art. 12
(Ricorsi alla Commissione centrale per il controllo del tes- seramento)
Avverso la decisione della commissione provinciale, adot- tata ai sensi dell'art. 11, è ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque, in ogni caso, da parte degli aventi diritto in primo grado, da presentarsi alla commissione cen- trale peril controllo del tesseramento non oltre 10 giorni dalla notifica.
La Commissione Centrale decide in via definitiva non oltre
10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la Commissione Centrale non decida nel termine prescritto, l'iscrizione del nuovo socio è accettata. La Com- missione Centrale, in casi del tutto eccezionali, dopo aver sentito la Direzione Nazionale, può prendere delledecisioni in merito agli iscritti. Lo stesso vale per la Direzione Na- zionale.
Art. 13
(Procedure eccezionali in materia di tesseramento)
In casi di particolare gravità, la Direzione Nazionale può adottare specialiprocedure in materia di tesseramento al- lorchè le relative operazioni abbianodato luogo a situazioni che giustifichino l'eccezionalità dell'intervento.
Art. 14
(Esami dei ricorsi - disposizioni relative alle notifiche)
Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo deltesseramento vanno notificate agli interes- sati d'ufficio personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 10 giorni dalle decisioni.
Il Segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla sezione che ha raccolto la domanda d'i- scrizione. Il Segretario, inoltre, tiene un elenco aggiornato dei ricorsi e delle relative decisioni, nonchè delle nuove i- scrizioni avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, a disposizione dei sociche chiedano di prenderne visione.
TITOLO III GLI ORGANI
CAPO I - Elezione e durata Art. 15
(Elezione del Segretario: modalità e procedure)
Il Segretario sezionale, il segretario e il comitato cir- coscrizionale ed il segretario e il comitato comunale sono e- letti dalle assemblee.
Il Segretario e il comitato provinciale, il Segretario e il comitatoregionale ed il Segretario politico e il consi- glio Nazionale sono eletti dai rispettivi congressi secondo l'apposito regolamento.
L'elezione dei Segretari a tutti i livelli avviene a scru-
tinio segreto.
Art. 16
(Durata e rinnovo degli incarichi)
Gli organi del partito durano in carica quattro anni. Al loro rinnovo si procede in periodi dell'anno destinati alle operazioni congressuali ed alleassemblee elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un anno de- ciso dal consiglio Nazionale l'assemblea sezionale per il rinnovo degli incarichi, il congresso circoscrizionale, il congresso comunale e il congressonazionale e, in un altro anno il congresso provinciale e il congresso regionale.
La durata in carica dei singoli organi può essere proroga- ta in viaeccezionale per un periodo non superiore alla metà del loro mandato.
Per gli organi a livello regionale è competente la Dire- zione nazionale; per gli organi a livello provinciale è com- petente la Direzione regionale; per organi comunali è compe- tente la Direzione provinciale; per gli organi circoscrizio- nali e sezionali è competente la Direzione comunale. Le deli- berazioni relative alla proroga devono essere motivate ed as- sunte a maggioranza dei 2/3 dei componentidella Direzione.
Superati i termini così prorogati, gli organi decadono au- tomaticamente e si deve provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza le assemblee o i congressi devono essere convocati, entro 15 giorni, dal segretario del-
l'organo direttamente superiore, ove questi non provveda, vi provvedono gli organi immediatamente superiori.
Gli organi del Partito devono essere altresì rinnovati quando sia venuta meno,per qualsiasi motivo, almeno la metà dei loro componenti eletti o quando la metà dei componenti e- letti si dimetta contemporaneamente.
CAPO II - Convocazione degli organi Art. 17
(Convocazione e autoconvocazione degli organi collegiali) Gli organi collegialidel Partito devono riunirsi:
Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere no- tificate agli organisuperiori competenti di cui all'art. 24.
Ove non si provveda alla convocazione 7 (sette) giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l'or- gano superiore competente secondoquanto disposto dall'art. 24.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b del presentearticolo, il primo dei firmatari della richiesta può procedere direttamente alla convocazione.
Art. 18
(Convocazione su richiesta degli organi preposti al coordina- mento)
Gli organi collegiali del partito e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo richiede il Se- gretario dell'organo immediatamente superiore.
Ove non si provveda entro 30 (trenta) giorni il Segretario richiedente potrà effettuare direttamente la convocazione.
Art. 19
(Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezio- ne, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale)
In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del Segre- tario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sonoconvocati entro 30 (trenta) giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scruti- nio segreto e maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella suc- cessiva.
La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dal- la prima.
Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'or- gano superiore nominaun commissario per la convocazione del- le assemblee e dei relativi congressi lacui celebrazione de- ve avvenire entro 2 (due) mesi.
Art. 20
(Gestione commissariali)
In caso di scioglimento degli organi del Partito, la dura- ta della gestionecommissariale non può eccedere i 6 mesi e può essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ra- gioni per solo tre mesi.
La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestio- ne commissarialedeve essere comunicata alla Direzione Nazio- nale entro 10 giorni, a pena la nullità della deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all'organo su- periore.
Trascorso il termine di cui al 1° comma, il commissario decade automaticamente.Gli atti posti in essere successiva- mente sono nulli.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempi- menti relativi al rinnovo dell'organo medesimo.
Art. 21
(Nomina dei commissari per il compimento dei singoli atti)
I commissari per il compimento dei singoli atti sono nomi- nati:
comitati provinciali;
Qualora gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente nonprovvedano alla nomina dei commissari, entro il termine di 30 (trenta) giorni viprovvede diretta- mente l'organo superiore.
CAPO IV - La Sezione Art. 22
(Competenze - Sezione territoriale)
I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Se- zione che è l'organodi base del Partito.
La Sezione indirizza l'attività dei soci e svolge azione di formazione, dipresenza e di proposta politica, essa è luogo d'impegno attivo e di servizio.
La Sezione territoriale è quella costituita in un territo- rio corrispondente a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero, uno o più seggi eletto- rali. La sezione deve essere una palestra di preparazione po- liticaper cui in un determinato periodo dell'anno vengono tenuti dei corsi di preparazione da un componente della Dire- zione Regionale.
Art. 23
(Costituzione di nuove sezioni)
Le Sezioni devono essere costituite da almeno 15 (quindi- ci) soci cherisiedono nel territorio oppure che operino ne- gli ambienti di lavoro o nello stesso centro di attività cul- turale, sociale o di associazionismo.
Nuove Sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o dalla Direzione comunale.
La costituzione delle sezioni territoriali è ratificata dal comitatoprovinciale, sentito il comitato comunale, entro
60 (sessanta) giorni dalla richiesta.
Il regolamento stabilisce le modalità per la costituzione di una nuova sezionee le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli.
Art. 24
(Organi della sezione) Organi della sezione sono:
Art. 25
(Competenze dell'assemblea sezionale)
L'assemblea è l'organo deliberante della sezione ed ha il compito di:
Art. 26
(Competenze del segretario sezionale)
Il Segretario:
Art. 27
(Competenze della Direzione sezionale) La Direzione sezionale:
Art. 28
(Sezione unica nella circoscrizione o nel comune)
Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola sezione, questa assume i compiti del comitato circoscri- zionale o comunale.
In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del comitatocircoscrizionale o del comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano i componenti di diritto del comitato circoscrizionale o del comitato comunale.
CAPO V - Gli organi circoscrizionali del Partito
Art. 29
(Organi circoscrizionali del Partito) Sono organicircoscrizionali del partito:
Art. 30
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato) Nelle circoscrizioniove operino più sezioni si costitui-
sce il Comitato circoscrizionale.
Il Segretario, il Comitato e 2/3 (due terzi) dei componen- ti dellacommissione elettorale circoscrizionale sono eletti dai soci che risiedono nelterritorio circoscrizionale.
Per le elezioni e per il funzionamento dei Comitati circo- scrizionali si applicano le norme in vigore per i Comitati comunali.
Ai lavori del comitato circoscrizionale partecipano con voto consultivo i segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali.
Il Comitato circoscrizionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, anche se non iscritte alPartito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, inrappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economi-
ci e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro o popolare.
Art. 31
(Competenze del Segretario circoscrizionale)
Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza poli- tica del partito nella circoscrizione ed è responsabile del- l'esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione circoscrizionale.
Il segretario inoltre:
Art. 32
(Competenze del Comitato circoscrizionale)
Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica edamministrativa del Comitato comunale ed è
l'organo di sintesi delle istanze e dei problemi della circo- scrizione.
Esso:
Il Comitato circoscrizionale è convocato almeno una volta
ogni 2 mesi in sessione ordinaria.
Art. 33
(Composizione e competenza della Direzione circoscrizionale)
La Direzione circoscrizionale è formata dal segretario circoscrizionale, dai componenti eletti dal comitato circo- scrizionale e dal segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il presidente dellacircoscrizione, se iscritto al partito, ed il capogruppo consiliare.
La Direzione circoscrizionale:
CAPO VI - Gli organi comunali del Partito Art. 34
(Organi comunali del Partito) Sono organi comunali del Partito:
Art. 35
(Costituzione, composizione ed elezione del Comitato)
Nei comuni in cui operano più sezioni deve essere costi- tuito il Comitato comunale.
Il Comitato comunale è formato dal Segretario comunale e dai componenti elettidirettamente, su liste comunali, da tutti i soci e residenti nel comune e daiconsiglieri comuna- li.
Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto con- sultivo:
Il Comitato comunale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, in rappresentanza degli am- bienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana o popolare.
Art. 36
(Competenze del Segretario comunale)
Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l'at- tività delle sezioni e degli organi delpartito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statuta-
ri. In particolare:
Art. 37
(Competenze del Comitato comunale)
Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Par- tito.
Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aven-
ti voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti aventi voto de- liberativo.
Il Comitato comunale inoltre:
Art. 38
(Composizione e competenze della Direzione comunale)
La Direzione comunale è formata dal Segretario comunale, dai componenti eletti e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario provinciale,il Sindaco e il Capo gruppo consilia- re comunale e gli assessori comunali.
La Direzione comunale:
Art. 39
(Iniziative per le aree metropolitane)
La Direzione comunale e delle aree metropolitane, d'intesa con i comitati regionali interessati stabilisce le aree me- tropolitane nelle quali adottaremodelli organizzativi idonei ad attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti nella medesima area metropolitana.
Il coordinamento sarà promosso dagli organi regionali.
La Direzione comunale e delle aree metropolitane, d'intesa con i comitatiregionali e provinciali interessati, definisce gli indirizzi politico-programmatici per lo sviluppo della presenza e dell'iniziativa del partito nei grandi centri ur- bani.
CAPO VII
Gli organi provinciali del Partito Art. 40
(Organi provinciali del Partito) Sono organi provinciali del Partito:
Art. 41
(Il Congresso provinciale : composizione, competenze, perio- dicità)
Il Congresso provinciale è l'assemblea dei delegati eletti. I delegati sonoeletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e secondo le modalitàpreviste dall'apposito rego-
lamento.
Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componentidel Comitato provinciale e degli espo- nenti di associazioni e formazioni socialii quali si ispiri- no ai principi ideali della LIBERTAS.
Il Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso provinciale ordinario si riunisce ogni due anni:
Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione na- zionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee nazionali che rappre- sentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti conseguiti dal Partito
nella provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitatoprovinciale e sia stata deliberata a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 42
(Competenze del Segretario provinciale)
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia.
Egli promuove e indirizza l'attività degli organi del par- tito ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organiz- zazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
Art.43
(Composizione del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale è formato dal Segretario provin-
ciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale, dai consiglieri e assessori provinciali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
Il Comitato provinciale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, dachiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori,in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.
Art.44
(Competenze del Comitato provinciale)
Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea po- litica del Partito.
Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti a- venti votodeliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti,
il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata daun numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a 1/4 (un quarto)dei componenti aventi voto deliberativo.
Il Comitato provinciale, inoltre:
Art. 45
(Composizione e competenze della Direzione provinciale)
La Direzione provinciale è formata dal Segretario provin- ciale, dai componenti eletti dal comitato provinciale e dal Segretario amministrativo, dal Presidente e dagli assessori provinciali.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglierinazionali iscritti ad una sezione della provin- cia, il Segretario comunale del capoluogo, i Parlamentari eu- ropei e nazionali iscritti in una sezione della provincia e i consiglieri regionali della provincia. La Direzione provin- ciale:
crescere la capacità di proposta del Partito e stabilire più intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della società civile organizzata;
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può eser- citare i poteri del Comitato provinciale. Le relative delibe- razioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso.
Art. 46
(Composizione e competenze della Giunta esecutiva provinciale) La Giunta esecutivaprovinciale è l'organo di coordinamen-
to organizzativo delle attività del partito nella provincia. Essa è composta dal segretario, dal segretario amministrati- vo, dai vice segretari e dai dirigentidei dipartimenti.
CAPO VIII
Gli organi regionali del Partito Art. 47
(Organi regionali del Partito) Sono organi regionali del Partito:
Il Congresso regionale è l'assemblea dei delegati eletti.
I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della Regione e secondo le modalità previste dall'apposito regola- mento.
Al Congresso regionale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti delComitato regionale e degli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della LIBERTAS.
Il Congresso è ordinario e straordinario. Il Congresso re- gionale ordinario si riunisce ogni due anni:
rali della politica regionale del Partito in armonia con l'indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale;
Il Congresso regionale straordinario si riunisce, con spe- cifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazio- nale la quale deve decidere sullaconvocazione quando ne fac- cia richiesta un numero di assemblee nazionali che rappresen- tino almeno 1/3 (un terzo) dei voti conseguiti dal Partito nellaRegione, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato regionale esia stata deliberata a maggioranza dei suoi componenti.
Art. 48
(Competenze del Segretario regionale)
Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
Egli promuove e indirizza l'attività degli organi del Par- tito ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organiz- zazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei com- petenti organi statutari.
In particolare:
Comitato;
Art. 49
(Composizione del Comitato regionale)
Il Comitato regionale è formato dal segretario regionale, dai componenti eletti dal congresso regionale, dal Presidente della Regione, dagli assessori e daiconsiglieri regionali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto con- sultivo:
Il Comitato regionale può indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalità, iscritte al Partito, da chiamare apartecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambientisociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.
Art. 50
(Competenze del Comitato regionale)
Il Comitato regionale attua nella regione la linea politi- ca del Partito.
Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti a- venti votodeliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad ¼ dei componenti aventi voto deliberativo.
Il Comitato regionale inoltre:
gli ambienti regionali;
Art. 51
(Composizione e competenze della Direzione regionale)
La Direzione regionale è formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglierinazionali iscritti in una Sezione della regio- ne, i segretari provinciali, i Parlamentari europei e nazio- nali, iscritti in una Sezione della regione, ilPresidente della Giunta regionale, gli assessori ed il Capogruppo consi- liare regionale.
La Direzione regionale:
tato regionale;
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, può eser- citare i poteri del Comitato regionale. Le relative delibera- zioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato re- gionale e devono essere ratificate, a pena di nullità, entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.
Art. 52
(Competenze e composizione della Giunta esecutiva regionale) La Giunta esecutiva regionale è l'organo di coordinamento or- ganizzativo delle attività regionali del Partito.
Essa è composta dal Segretario, dal Segretario Amministra- tivo, dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO IX
Gli organi nazionali del Partito
Art. 53
(Organi nazionali del Partito) Sono organi nazionali del Partito:
SEZIONE I
Il Congresso Nazionale Art. 54
(Il Congresso nazionale:composizione, competenze e periodi- cità)
Il congresso nazionale è l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all'estero secondo l'apposito regola- mento.
Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamen- tari nazionali ed europei, i consiglierinazionali, i segre- tari provinciali e gli esponenti di associazioni e di forma- zioni sociali i quali s'ispirano ai principi ideali del Movi- mento Politico Libertas.
Il Congresso è ordinario e straordinario.
Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni 3 anni,
nella data, nel luogo e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale,il quale ne approva il regolamento per:
(due terzi) dei suoi componenti.
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresì quando ne facciarichiesta un numero di comitati regionali che rappresentino almeno 1/3 (unterzo) dei voti conseguiti dal Partito nell'intero territorio nazionale.
Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera ladata, il luogo, l'ordine del giorno ed il regolamento.
SEZIONE II
Il Segretario Politico Art. 55
(Competenze)
Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea politica determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Di- rezione, dirige e coordina le attività del Partito.
Il Segretario politico, in particolare:
Art. 56
(Impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico) In caso diimpedimento, dimissioni e decadenza del Segre-
tario Politico, il Consiglio nazionale è convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggio- ranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi di- ritto al voto, nelle successive.
Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggio-
ranza semplice è eletto Segretario con il compito di convoca- re il Congresso delPartito da celebrarsi entro sei mesi.
Le votazioni per l'elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.
A parità di preferenze, la graduatoria è determinata dal- l'anzianità di iscrizione al Partito.
SEZIONE III
Il Consiglio Nazionale Art. 57
(Composizione) Il Consiglio nazionale è composto:
Libertas.
componenti della Giunta esecutiva;
direttore del quotidiano e del settimanale del movimento; presidenti in carica deicollegi dei probiviri della com-
missione centrale per le garanzie statutarie; soci fondatori;
Ministri o sottosegretari;
Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresi- denti del Senato dellaRepubblica e della Camera dei Deputati;
il Presidente Nazionale dell'Associazione "LIBERTAS"; Ex Parlamentari;
Consiglieri Regionali;
15 (quindici) donne rappresentative di diverse regioni.
Il Consiglio nazionale può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attività ispirate ai principi cristiano-sociali.
Art. 58
(Competenze)
Il Consiglio nazionale è, entro la linea politica determi- nata dal Congresso,l'organo deliberativo del Partito.
Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, amaggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente e con metodoproporzionale, la Direzione
nazionale del Partito.
Il Consiglio nazionale controlla l'attività del Partito e sovrintende agli organi di garanzia statutaria.
Art. 59
(Il Presidente del Consiglio nazionale)
Il Presidente del Consiglio nazionale vigila sull'esecu- zione delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 60
(Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgi- mento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di Governo)
Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusionedel Congresso nazionale, entro quin- dici giorni dalla proclamazione delle elezionipolitiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di Governo.
SEZIONE IV
La Direzione Nazionale Art. 61
(Composizione) La direzione nazionale è composta:
tra gli aventi diritto di voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i Parlamentari;
Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
la Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportu- no, Ministri e Sottosegretari.
Art. 62
(Competenza della Direzione Nazionale) La Direzione Nazionale:
SEZIONE V
L'Ufficio politico Art. 63
(Composizione e competenze)
L'Ufficio politico è costituito da quindici componenti. Fanno parte di diritto dell'Ufficio politico: il Segretario Politico, il Presidente del Consiglio nazionale, i vicesegre- tari, i Presidenti dei gruppi parlamentari. Gli altri compo- nenti sononominati dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario Politico, tra i propri componenti.
L'Ufficio politico è l'organo che coadiuva il segretario Politico nell'attuazionedella linea politica deliberata da- gli organi del Partito.
SEZIONE VI
La Giunta esecutiva nazionale Art. 64
(La Giunta esecutiva nazionale:competenze e composizione)
La Giunta esecutiva nazionale è l'organo di coordinamento organizzativo delle attività del movimento.
Essa è composta dal Segretario Politico che la convoca e la presiede, dalsegretario Amministrativo, dai vicesegretari e dai dirigenti dei dipartimenti.
CAPO X
I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari Art. 65
(I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali)
I Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si costituiscono in gruppo.
I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indi- rizzo generale fissato dal Congresso nazionale ed alle diret- tive degli organi nazionali.
I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio nazionale.
Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente
ai componenti del movimento delle assemblee regionali ed ai gruppi che essi costituiscono.
I deputati europei del movimento aderiranno al gruppo par- lamentare del P.P.E..
Art.66
(Gruppi consiliari degli enti locali)
I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro compo- nente, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dai congressi e alle direttive dei competenti organi di Partito.
CAPO XI
Gli organi consultivi e ausiliari Art. 67
(Consulta delle regioni consulta degli eletti)
E' istituita la consulta delle regioni, composta dai se- gretari regionali, dai presidenti dei gruppi consiliari e re- gionali, dai presidenti delle giunte e deiconsigli regionali con il compito di formulare proposte per l'attuazione delle scelte politiche e programmatiche deliberate dalla Direzione nazionale, al fine di realizzare un ordinamento regionale corrente con gli indirizzi del Partito.
La consulta è presieduta dal Segretario Politico che la convoca con periodicità trimestrale.
E' convocata, almeno una volta all'anno, dal Segretario Politico. L'assemblea èsede di proposta e di dibattito per
l'attuazione dell'impegno regionalista del Partito l'assem- blea generale dei consiglieri regionali e dei segretari re- gionali.
Sono altresì istituite, presso gli organi del Partito, le consulte degli eletti nelle liste . Esse sono formate dagli eletti nei consigli circoscrizionali e comunali, nelle comu- nità montane, nei comprensori, e nei consigli provinciali e regionali.
Art. 68
(Assemblea nazionale)
Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, è convocata l'assembleanazionale per dibattere gli orientamen- ti generali del Partito sulle grandiquestioni che attengono ai temi della pace, del lavoro, della famiglia, della condi- zione femminile e giovanile, degli anziani, della cultura, dell'economia, della presenza e dell'iniziativa del movimento nella società italiana.
L'assemblea nazionale è aperta ad iscritti, elettori e portatori di significative esperienze sociali, culturali, professionali e delle famiglie.
L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente del con- siglio nazionale.
Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, pro- vinciale e regionale.
TITOLO IV
MOVIMENTI - FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
Art. 69
(Formazioni associative, Movimento Giovanile - Movimento Fem- minile - Movimento Anziani)
Le formazioni associative e i movimenti che si ricollega- no al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale.
Art. 70
(Fondazioni)
Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni trarappresentanti del Partito e rappresentanti di realtà ed esperienze sociali, culturali e professionali e- sterne, si costituiscono fondazioni come punto diriferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse.
La Direzione nazionale emana le direttive per la costitu- zione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svol- gimento della loro attività.
TITOLO V GARANZIE STATUTARIE
CAPO I
Infrazioni Statutarie Art. 71
(Organi di garanzia statutaria) Sono organi di garanzia statutaria:
mento;
Art. 72
(Ricorsi per violazioni dello Statuto e dei regolamenti)
Il socio e gli Organi di Partito possono proporre ricorso per violazione delloStatuto e dei regolamenti alle commis- sioni provinciali e alla commissione centrale per le garanzie statutarie secondo le rispettive competenze, con l'esclusione delle materie riservate alle commissioni per il controllo del tesseramento. Le Commissionisono autonome. La proposizione del ricorso non sospende la esecutività dell'atto impugnato, salvo diversa decisione dell'organo di garanzia statutaria competente.
Art. 73
(Norme sulla presentazione e sulla notifica dei ricorsi)
I ricorsi debbono essere presentati personalmente o per raccomandata:
commissioni di garanzia congressuale.
I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono ri- dotti a quattro giorniper i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore al- l'organo che haemesso l'atto impugnato o, nel caso di ricor- si in materia elettorale, all'organo direttamente interessato. Gli interessati possono presentare memorie e produrredo-
cumenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni delle commissioni per le garanzie statutarie non sono esecutivesino a quando non siano divenute definiti- ve.
Art. 74
(Commissione regionale per le garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie, for- mata da 7 (sette)membri effettivi e 5 (cinque) supplenti, viene eletta dal Congresso regionale ordinario a scrutinio segreto fra gli iscritti. Risultano eletti come effettivi i 7 (sette) candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5(cinque) che li seguono nella graduatoria.
I membri effettivi, in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esauri- mento della lista. Il Comitato regionale provvede all'even- tuale integrazione.
La Commissione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta ilPresidente, a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti stessi.
Nel caso in cui la Commissione, nella sua prima seduta, non provvedaall'elezione del Presidente, la nomina è devolu- ta alla commissione centrale perle garanzie statutarie di prima istanza.
Il Segretario tiene il repertorio cronologico a cura del- l'istruttoria dei ricorsi pervenuti, nonché la raccolta dei verbali e delle motivazioni delle decisioni adottate. La Com- missione regionale per le garanzie statutarie può deliberare soltanto quando sono presenti almeno quattro membri effettivi.
Art. 75
(Competenze della commissione regionale per le garanzie sta- tutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide in primo grado:
Art.76
(Termine per le decisioni della commissione regionale per le
garanzie statutarie)
La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori 15 giorni per unasola volta.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a quattro giorni, non prorogabili,per i ricorsi relativi alle assem- blee pre-congressuali.
In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso è devoluto alla competenza della commissione cen- trale per le garanzie statutarie. Il Segretario della commis- sione regionale provvede a trasmettere i relativi attientro il termine perentorio di due giorni dalla scadenza del termi- ne originario o prorogato.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dal- la Commissioneregionale dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma.
Art.77
(Elezione della commissione centrale per le garanzie statuta- rie)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie è for- mata da 9 (nove)membri effettivi e 5 (cinque) supplenti, e- letti dal Congresso nazionale a scrutinio segreto. Risultano eletti come effettivi i primi 9 (nove) candidati che ottengo- no il maggior numero di voti e come supplenti i 5 (cinque) che li seguono in graduatoria.
I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esauri- mento della lista. Il consiglio nazionale provvede all'even- tuale integrazione.
Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i propri componentieffettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente.
Art. 78
( Competenze della commissione centrale per le garanzie sta- tutarie)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie:
Prima di ogni decisione deve essere sentito il dirigente del movimento organizzativo nazionale.
Art. 79
(Termine per le decisioni della commissione centrale per le garanzie statutarie diprima istanza - Presa d'atto del taci- to accoglimento del ricorso)
La Commissione centrale per le garanzie statutarie di pri- ma istanza decide entro trenta giorni dal ricevimento del ri- corso.
In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile motivatamente di ulteriori quindici giorni per una sola volta, ilricorso si intende accolto.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto gior- ni, nonprorogabili, per la elezione dei delegati ai congres- si del Movimento Politico Libertas.
Art. 80
(Esame dei ricorsi - Ricusazione)
Le Commissioni per le garanzie statutarie e le Commissioni per il controllo deltesseramento esaminano i ricorsi in or- dine cronologico. Possono derogare alcriterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
I singoli componenti delle Commissioni per le garanzie statutarie o delle commissioni per il controllo del tessera- mento non possono partecipare ariunioni che li riguardano
direttamente.
L'interessato può ricusare uno o più componenti per com- provati motivi.
Art. 81
(Esecuzione delle decisioni)
L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi è affidata agli organi competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dalricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato untermine più breve.
Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organicompetenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsiaccolti per decorrenza termi- ni, possono provvedere direttamente alla loro esecuzione, an- che con la nomina di commissari per il compimento di singoli atti.
Le Commissioni possono altresì, nei casi di violazioni dello Statuto e dei regolamenti compiuti da organi del movi- mento, procedere alla loro sospensione peril periodo massimo di un mese od al loro scioglimento.
In tal caso devono procedere alla nomina di un commissario straordinario per laconvocazione dell'assemblea del Congres- so.
In caso di tacito accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare, amezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, alla commissione centrale per le garanzie statutarie e all'organo cheha emanato l'atto impugnato, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti ar- ticoli, la presa d'atto del tacito accoglimento del ricorso.
CAPO II
Infrazioni Disciplinari SEZIONE I
Misure disciplinari Art. 82
(Misure disciplinari) Le misure disciplinari sono:
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disci- plinari. Restano salvele competenze dei gruppi della Camera e del Senato, della Direzione nazionale e delle direzioni provinciali, nei casi previsti dall'art. 90 dello Statuto.
Art. 83
(Il richiamo)
Il richiamo è una dichiarazione scritta e motivata di de- plorazione e di biasimoed è inflitta per lievi trasgressioni.
Art. 84
(La sospensione)
La sospensione è inflitta per trasgressioni ai doveri mo-
rali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi.
La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri di seconda istanza com- porta la decadenza dalle cariche del movimento.
Art. 85
(Espulsione)
L'Espulsione è inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici chearrechino grave pregiudizio al movimen- to. L'espulsione è comunicata alla Sezione, al Comitato pro- vinciale ed alla Direzione nazionale.
L'espulsione può essere resa pubblica con decisione del- l'organo giudicante.
Art. 86
(Domanda di riammissione al Partito)
Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono esserepresentate prima di un anno dall'espulsione.
Sulle domande deve esprimere un parere l'organo che ha commi- nato l'espulsione.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 (dodici) mesi dalla riammissione.
SEZIONE II
Gli organi disciplinari Art. 87
(Organi disciplinari)
Sono organi disciplinari del partito:
I Collegi dei probiviri di prima e di seconda istanza sono composti da 7 componenti effettivi e 5 supplenti.
Art. 88
(Elezioni dei probiviri)
I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dai ri- spettivi comitati regionali e dal consiglio nazionale, nella prima seduta, a scrutinio segreto.Ciascun consigliere può votare per un numero di candidati non superiore a 1/3 (un terzo) dei componenti del collegio. Le liste, da presentarsi per ogni collegio e distinte per candidati effettivi e candi- dati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del collegio.
I Presidenti dei collegi sono nominati dai comitati regio- nali e dal consiglio nazionale, su proposta dei rispettivi Presidenti.
Art. 89
(Incompatibilità dei probiviri)
La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l'incompatibilità conl'accettazione di ogni incarico esecu- tivo di Partito a livello provinciale osuperiore, nonché con la carica di Sindaco di capoluogo, di Presidente dell'Ammini- strazione provinciale, di Consigliere regionale o di Parla-
mentare e di Consigliere nazionale del Partito.
L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all'ele- zione, comporta la decadenza dall'incaricodi proboviro.
In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati cheseguono immediatamente in graduatoria.
Art. 90
(Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione provinciale)
La Direzione nazionale, per atti di indisciplina che com- portino gravi conseguenze politiche, può disporre, in caso di urgente necessità, la sospensione dell'iscritto a titolo cau- telativo. In tal caso deve immediatamente deferire ilsocio al collegio centrale dei probiviri di prima istanza.
La Direzione nazionale dichiara la cessazione dell'apparte- nenza al movimento deisoci che si presentano come candidati alle elezioni politiche in liste ecollegamenti diversi da quelli della VERITAS o comunque non approvati dagli organi competenti del movimento.
Contro la decisione disciplinare della Direzione l'inte- ressato può ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda i- stanza.
La Direzione provinciale o, qualora essa non vi provveda, la Direzione nazionale, possono dichiarare la cessazione del- l'appartenenza al movimento deisoci che si presentino come
candidati alle elezioni amministrative in liste o collegamen- ti diversi da quelliapprovati dagli organi competenti.
Contro la dichiarazione della Direzione provinciale, l'inte- ressato può ricorrereal Collegio dei probiviri regionali (prima istanza).
SEZIONE III
Procedimento disciplinare Art. 91
(Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giuri- sdizione)
Il Collegio dei probiviri di prima istanza può procedere d'ufficio.
Contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima i- stanza è ammesso ilricorso al Collegio centrale dei probivi- ri (seconda istanza) che decide in viadefinitiva.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, puòdichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Collegio dei probiviri di seconda istanza può, su ri- corso, sospendere l'esecuzione.
Art. 92
(Garanzie per la difesa del socio - Contestazione addebiti - Notifica)
E' garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.
Art. 93
(Termini per le decisioni dei collegi dei probiviri)
I Collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di sessantagiorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
Qualora il collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi motivi, ritenganecessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanzamotivata e notifi- cata agli interessati e al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
La durata di tale proroga non può eccedere i trenta giorni. In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere è devoluta al Col- legio dei probiviri di seconda istanza.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai collegi dei probiviridopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.
Qualora il collegio dei probiviri di seconda istanza non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archi- viata.
Art. 94
( Termini per la impugnazione)
La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri di prima istanza va,a pena di decadenza, proposta nel termi- ne di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei pro- biviri di prima istanzarende esecutiva la decisione.
CAPO III
Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria Art. 95
(Quorum per la validità delle decisioni dei collegi dei pro- biviri e dellecommissioni per le garanzie statutarie)
Per la validità delle decisioni dei Collegi dei probiviri e delleCommissioni per le garanzie statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudi- cante.
Art. 96
(Sospensione dei termini per le impugnazioni)
Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia sta- tutaria e dei collegi dei probivirisono sospesi dal 15 lu- glio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni politiche ed euro- pee, nonché dei congressi del Partito.
TITOLO VII
Rappresentanza legale e processuale e gestione finanziaria Art. 97
(Rappresentanza legale e processuale del Partito ai vari li- velli - Mandati del segretario amministrativo - Commissione amministrativa)
Ai fini dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile la rap- presentanza legale e processuale del Partito spetta, per gli atti degli organi nazionali, al Segretario amministrativo na- zionale che è altresì abilitato alla riscossione dei contri- buti previsti dalla legge, ed in particolare alla legge del 2 maggio 1974 n. 195 e successive; per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativoregionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo provinciale; per gli atti del comitato comunale, al Segreta- rio amministrativo comunale; per gli atti del comitato circo- scrizionale, al Segretario amministrativocircoscrizionale e per gli atti della Sezione, al Segretario di Sezione.
Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del Partito non può ricoprirel'incarico per più di tre mandati.
Il Segretario amministrativo è coadiuvato da una commis- sione amministrativa, formata da tre membri, nominati dalla Direzione.
La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario ammi- nistrativo nelleelaborazioni degli indirizzi e nella gestio-
ne finanziaria del Partito, al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative degli organi di livello inferiore.
La Commissione è presieduta dal Segretario amministrativo.
Art. 98
(Gestione finanziaria e rendiconto)
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre.
La gestione finanziaria dei comitati comunali, provinciali e regionali ècontrollata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Due revisori dei conti effettivi e uno sup- plente sono nominati dai comitati; un revisoreeffettivo ed un supplente sono nominati per i comitati comunali, dal comi- tatoprovinciale, e per i comitati provinciali e regionali, dalla Direzione nazionale.
La gestione finanziaria delle sezioni e dei comitati cir- coscrizionali è controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati istituzionalilocali dai revisori dei conti regionali.
I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresì la regolare conservazione dei beni in dotazione ri- spettivamente ai comitati regionali eprovinciali e agli al- tri organi periferici del movimento.
Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve esseresottoposto per l'approvazione ai comitati co-
munali, provinciali e regionali; copia dei rendiconti finan- ziari deve essere inviata alla commissione amministrativa centrale di cui al precedente articolo epubblicata all'albo dei comitati.
L'attività amministrativa nazionale è controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione amministrativa compila il bilancio consuntivo che sottopone all'esame della Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla Commissioneamministrativa compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilanciopreventivo che sottopone, sentita la Giunta esecutiva nazionale, all'approvazionedella Dire- zione nazionale.
Il Segretario amministrativo è responsabile della gestione finanziaria nazionalenei confronti degli organi statutari del Partito.
Art. 99
(Finanziamento del Partito) Le entrate del Partito sono:
Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate sono obbligati a versare al movimento un contributo annuo in proporzione agli emolumenti percepiti, secondo quanto deliberato dalla Direzione Nazionale.
I contributi obbligatori devono essere corrisposti nelle forme di legge direttamente alla Direzione nazionale che ef- fettuerà una ripartizione ai comitati regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, a seconda del rispettivo livello istituzionale o di designazione.
Una quota percentuale delle altre entrate di bilancio, ef- fettivamente riscossea livello nazionale, sarà erogata, a cura del Segretario amministrativonazionale, coadiuvato dal- la commissione amministrativa nazionale, ai comitati provin- ciali e regionali, in base ad un piano di riparto approvato dalladirezione nazionale, sentita una commissione formata da tre segretari regionali e da tre provinciali.
I Gruppi consiliari regionali deliberano sull'utilizzazio- ne dei contributi previsti per la loro attività da leggi re- gionali d'intesa con la Direzioneregionale del movimento.
TITOLO VIII
ADESIONE DI LIBERTAS ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 100
Il Movimento Politico Libertas italiana aderisce, con de- libera del Consiglionazionale, a tutti gli organi a caratte- re internazionale che si ispirano aicomuni ideali.
TITOLO IX NORME FINALI
Art. 101
(Modifica dello Statuto)
Le norme del Presente Statuto possono essere modificate dal Congressonazionale del movimento a maggioranza assoluta dei voti dei delegati.
Il Congresso Nazionale delibera sullo scioglimento del- l'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) deidelegati.
Il Congresso può delegare al Consiglio nazionale la modi- fica dello Statutocon l'indicazione dei principi e dei cri- teri relativi nonché della maggioranza di voto necessaria per l'approvazione.
Art. 102
(Regolamenti)
I Regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli rela- tivi alle elezioni da esso previste, sono approvati dal Con- siglio nazionale a maggioranza assoluta deisuoi componenti.
Art. 103
(Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regola- menti, si osservano, in quanto compatibili, le norme di legge vigenti in materia.
IL Logo di “ EVOLUZIONE E LIBERTA’” e rappresentato da da un
Cerchio di colore bianco, con all’interno raffigurato un campanille, una bandiera italiana, due mani che si incriciano, con la dicitura “EVOLUZIONE E LIBERTA’” LE INIALI “E.L”,E GLI SLOGAN
“ Per dare voce al popolo” E “RISORGIMENTO ITALIANO”.
CASSINO 2 MARZO 2025
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